Rapporti dormienti
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il "Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti" (DPR 22.6.2007 n.116) che ha definito il quadro normativo in materia di rapporti dormienti.
Un rapporto diviene “dormiente” allorché non sia stata effettuata sul rapporto alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare (o di terzi da questo delegati), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
Non rilevano le operazioni effettuate dall’intermediario nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto, quali ad es. l’accredito degli interessi o l’incasso di cedole e dividendi per i titoli depositati a custodia e amministrazione nonché l’invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto; unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dall’intermediario a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente (ad esempio la domiciliazione delle utenze).